Canoni di locazione o affitto

L’art. 12 comma 2 della legge n. 23 del 1996 recita:

Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici
scolastici provinciali e regionali.

Gli oneri di funzionamento delle
medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio